E’ stato finalmente approvato il protocollo “Transizione 4.0” che compare ai commi 1051 / 1063 della legge di bilancio 2021 (che puoi consultare qui).
Il piano Nazionale “Transizione 4.0” (puoi scaricare le slide qui) riprende e modifica quello che era già stato presentato come piano “Industria 4.0” per gli investimenti in beni materiali ed immateriali apparsa nella Circolare n.4/E del 30/03/2017 (che puoi scaricare qui).
I beni materiali che rientrano nel protocollo 4.0 danno la possibilità di usufruire di un credito di imposta del 50% nel 2021 e del 40% nel 2022 per spese inferiori a 2.5 milioni di Euro.
La compensazione per tutti i tipi di credito d’imposta visti finora sarà di 3 anni.
La fruizione potrà avvenire già dall’anno in cui si effettua l’investimento o, nel caso dei beni 4.0, dell’avvenuta interconnessione.
Le imprese che godono delle agevolazioni devono:
-Effettuare una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico (non a pena di decadenza del beneficio)
-Fare effettuare un perizia (o attestazione da ente) obbligatoria per beni di valore superiore o uguale a 300.000 euro;
-Fare una dichiarazione del legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in termini di documentazione amministrativa, di cui D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante dell’impresa) nel caso in cui il bene acquistato abbia valore inferiore a 300.000 Euro
-Conservare le fatture (e le offerte) che devono riportare una specifica dicitura
Come specificato nei vari testi, per poter essere considerato rispondente ai requisiti del protocollo 4.0, il bene materiale deve ricadere nell’elenco stilato nell’ Allegato A della legge 232 del 2016 (puoi scaricarlo qui).
Dall’analisi dell’allegato A, i filtropressa a piastre con le relative pompe di alimentazione rientrano nella seconda parte dell’elenco alla voce “Sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità” al punto:
Filtri e sistemi di trattamento e recupero di acqua, aria, olio, sostanze chimiche, polveri con sistemi di segnalazione dell’efficienza filtrante e della presenza di anomalie o sostanze aliene al processo o pericolose, integrate con il sistema di fabbrica e in grado di avvisare gli operatori e/o di fermare le attività di macchine e impianti.
Si ricorda, inoltre, che come già chiarito in una delle FAQ pubblicate il 12 luglio 2017, ai fini della riconducibilità nella citata voce del secondo gruppo dell’allegato A, è sufficiente che tali impianti rispettino solamente una tra le due funzioni di trattamento e recupero delle sostanze filtrate. Infine, è appena il caso di precisare che, ai fini del rispetto del requisito dell’interconnessione, lo “scambio informativo” non deve necessariamente avvenire con il sistema gestionale della produzione, bensì è sufficiente che si realizzi anche con altri sistemi interni tra i quali, ad esempio, i sistemi di monitoraggio e controllo remoto degli impianti aziendali.
ATTENZIONE:
Per beneficiare del credito di imposta non è sufficiente acquistare il bene materiale che soddisfi tale requisito, ma è necessario dimostrare l’interconnessione con i sistemi interni.
La circolare 4/E del 30.03.2017 dell’Agenzia delle Entrate riporta:
6.3 – Interconnessione
Affinché un bene, coerentemente con quanto stabilito dall’articolo 1, comma 11, della legge di bilancio 2017, possa essere definito “interconnesso” ai fini dell’ottenimento del beneficio, è necessario e sufficiente che:
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